Il contributo irriguo (Codice Tributo 648), previsto dal Regolamento per la distribuzione dell’acqua di irrigazione e la gestione dell’impianto irriguo consortile, interessa gli utenti i cui terreni sono ricompresi all’interno del comprensorio irriguo e che usufruiscono del servizio di utilizzo dell’acqua per irrigazione; pertanto oltre al beneficio derivante dalle attività di bonifica, gli immobili sottesi a opere di accumulo, di derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque, fruiscono di un servizio aggiuntivo determinato dalla disponibilità irrigua (o beneficio irriguo).

Il Consorzio 6 Toscana Sud gestisce un impianto irriguo che ha costruito con finanziamento MAF a carico dello Stato per il 92% nel 1960.

Da allora ha eseguito interventi di ripristino e di miglioramento strutturale e tutte le opere di manutenzione ordinarie e straordinarie.

Gli utenti che vogliono usufruire del beneficio irriguo possono farne direttamente richiesta al Consorzio.

Il contributo irriguo fa riferimento alla gestione dell’impianto irriguo consortile ed è elaborato secondo le statistiche colturali dell’anno precedente.

Il contributo viene calcolato a norma del “Regolamento per la distribuzione dell’acqua di irrigazione e la gestione dell’impianto irriguo consortile” (approvato dal Consiglio dei Delegati dell’ex Consorzio Bonifica Grossetana nella seduta del 30.05.1995 e s.m.i.) nel quale si prevede il riparto con il metodo trinomio, tenuto conto delle colture effettuate dalle aziende consorziate nell’anno precedente.

I cittadini e le aziende agricole servite che utilizzano la nostra acqua per garantire produzioni di qualità legate al nostro territorio sono circa 600, delle quali 239 sono rappresentate da aziende agricole.

Il contributo irriguo è a cadenza annuale.

Il comprensorio irriguo è costituito da 26 sottozone dette Comizi.

I comizi sono serviti da una derivazione che si diparte direttamente dal Canale Secondario.
Ogni derivazione è costituita da un’asta comiziale denominata adacquatrice e da varie derivazioni distributrici.
Il quantitativo di acqua assegnato a ciascuna utenza tiene conto della superficie aziendale.

Le Ditte sottoposte sono iscritte nei ruoli irrigui del Consorzio.

La superficie dominata dall’impianto irriguo è di 3.387 Ha iniziali, ad oggi ridotti a circa 3.300 Ha.

L’impianto di irrigazione gestito dal Consorzio 6 Toscana Sud è del tipo a cadente naturale con derivazione dal Fiume Ombrone realizzato all’altezza della Steccaia di Poggio Cavallo.

La distribuzione dell’acqua, inizialmente tutta del tipo a cielo aperto su canalette pensili è oggi parzialmente effettuata anche con tubazioni interrate: l’acqua viene infatti consegnata alle aziende mediante bocchette a paratoia per le canalette ed idranti automatici o con saracinesche per le tubazioni.

L’ammontare complessivo dell’acqua disponibile per ciascuna stagione è ricavabile da prodotto della portata assegnata all’utente come riportato negli orari distribuiti, per la durata complessiva dei turni di irrigazione della stagione.

La stagione irrigua, in linea di massima, inizia il 1° Giugno e termina il 30 Settembre di ogni anno solare, salvo riapertura anticipata in caso di stagione scarsamente piovosa o di richiesta da parte dei propri utenti.

Talvolta il regolare funzionamento dell’impianto irriguo potrà essere soggetto a temporanee interruzioni di erogazione della risorsa idrica per interventi di ripristino dovuti all’intorbidimento delle acque del fiume Ombrone in seguito a periodi di intense piogge.

Il Consorzio raccomanda inoltre agli utenti di segnalare tempestivamente qualsiasi tipo di guasto o rottura.

I turni di irrigazione (giorni, ore e minuti) fra gli utenti di ogni comizio vengono annualmente fissati dal Consorzio.

La quota complessiva a carico di ciascuna ditta consorziata si compone di n° 3 quote parziali relative ai singoli parametri.
Per quanto riguarda l’applicazione dei singoli riparti si procede con il metodo trinomio estratto dal Regolamento Irriguo, tenuto conto delle colture effettuate dalle aziende consorziate nell’anno precedente secondo le statistiche colturali fornite dagli utenti:

BENEFICIO FONDIARIO, METODO DI RIPARTO DIRETTO:
(Spesa totale * 0.7) (€) / (Superficie totale) (Ha) = 1° Quota Unitaria (€/Ha); 1° Quota Unitaria (€/Ha) * Superficie Aziendale Totale (ha)= 1° Quota Aziendale (€)

BENEFICIO POTENZIALE, METODO DI RIPARTO DIRETTO:
(Spesa totale * 0.16) (€) / (Superficie totale Coltivata) (Ha) = 2° Quota Unitaria (€/Ha); 2° Quota Unitaria (€/Ha) * Superficie Aziendale Coltivata (Ha) = 2° Quota Aziendale (€)

BENEFICIO DIRETTO, METODO DI RIPARTO COMPOSTO:
L’applicazione di questo criterio prevede la definizione di classi colturali con i relativi consumi specifici e la determinazione delle singole colture irrigue effettuate con le relative superfici.

Nella fattispecie sono state individuate n° 7 classi colturali con i relativi consumi specifici (mc/Ha).

La ripartizione avviene nel seguente modo: (Spesa Totale * 0,14) (€) / Q (mc) = 3° Quota Unitaria (€/mc); 3° Quota Unitaria (€/mc) * Qi aziendale (mc) = 3° Quota Aziendale (€).
La quota complessiva di ogni ditta consorziata sarà data dalla somma delle 3 quote aziendali come sopra specificate.
Per quanto non specificato si rimanda al Regolamento per la distribuzione dell’acqua di irrigazione e la gestione dell’impianto irriguo consortile.

I contributi di bonifica (Codice Tributo 630) e i contributi di irrigazione (Codice Tributo 648) gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto “contributi ai consorzi obbligatori per legge” espressamente indicati all’art. 10 comma 1) lettera a) del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) D.P.R. 917/1986, sono interamente deducibili dal reddito lordo da denunciare ai fini IRPEF.

Questo vuol dire che i contributi di bonifica versati, relativi agli immobili i cui redditi concorrono a formare il reddito complessivo lordo del denunciante, vanno a diminuire il reddito imponibile sul quale viene calcolata l’imposta sui redditi.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 44/E del 4 luglio 2013, sono deducibili dal reddito lordo anche i contributi di bonifica versati relativi agli immobili soggetti a IMU, non affittati e non locati, e per questo non soggetti a IRPEF. Non sono invece deducibili i contributi di bonifica relativi ai fabbricati locati per i quali si sia optato per il regime della cedolare secca di cui all’art.3 del D.lgs n.23/2011, trattandosi, come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, di un regime di tassazione meramente opzionale che consente al contribuente di valutare la convenienza dello stesso rispetto al regime ordinario in cui è prevista la fruizione della deducibilità dei contributi obbligatori versati.

Al fine di poter usufruire della deducibilità del contributo, ricorrendone le condizioni, è necessario conservare per intero l’avviso di pagamento o la cartella di pagamento e la quietanza relativa al versamento effettuato. La sola quietanza non è sufficiente per documentare il diritto alla deduzione. La natura del contributo versato e i dati catastali degli immobili cui esso si riferisce sono infatti indicati solo sull’avviso o sulla cartella e non sulla ricevuta di versamento.

Si ricorda che la deduzione dei contributi di bonifica si esercita in relazione all’anno solare in cui è avvenuto il relativo versamento, indipendentemente dall’anno di competenza del contributo versato. Per la Dichiarazione dei Redditi 2019 – anno di imposta 2018, i consorziati potranno portare in deduzione, dal reddito complessivo dell’anno 2018 da denunciare ai fini IRPEF, il contributo di bonifica effettivamente versato nel corso dell’anno solare 2018.

Dichiarazione Redditi Persone fisiche 2019 – Redditi 2018: Gli importi pagati entro il 31 dicembre 2018 dovranno essere imputati nella sezione II “spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo” per l’intera quota pagata. Così facendo verranno portati in deduzione dal reddito complessivo sul quale verrà poi calcolata l’imposta.

  • Modello 730 2019: quadro E sezione II rigo E26 “altri oneri deducibili” codice 21, come riportato dall’art. 10 comma 1 lett. a) del TUIR.
  • Modello Unico Persone Fisiche 2019: quadro RP sezione II rigo RP26 “altri oneri deducibili” codice 21, come riportato dall’art. 10 comma 1 lett. a) del TUIR

Qui è possibile consultare il Regolamento per la distribuzione dell’acqua di irrigazione e la gestione dell’impianto irriguo consorziale, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’ex Consorzio Bonifica Grossetana nella seduta del 30.05.1995 e s.m.i..